che lo vendano e un conto che è vietato e un altro,
Ho recuperato il testo della direttiva per quanto riguarda il nostro settore e non si parla solo della lega per la saldatura visto che l'esenzione riguarda anche i componenti/parti contenenti piombo
6 – ESENZIONI ED ESCLUSIONI
Le disposizioni di cui all’art. 5 comma 1 (conformità RoHS) non si applicano:
- alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nelle categorie 8 e 9 dell'allegato 1
A; Le categorie 8 (elettromedicali) e 9 (strumenti di monitoraggio e controllo) sono oggetto di
studi per verificare che la conformità alla direttiva non ne pregiudichi le prestazioni.
- alle apparecchiature connesse alla tutela di interessi essenziali della sicurezza nazionale, le
armi, le munizioni ed il materiale bellico, purché destinati a fini specificatamente militari. (art. 2,
comma 3)
- ai pezzi di ricambio per la riparazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul
mercato prima del 1° luglio 2006; questo al fine dipermettere una loro riparazione in caso di
guasto - al reimpiego di apparecchiature elettricheed elettroniche immesse sul mercato prima
del 1° luglio 2006;
- alle componenti riguardanti: mezzi di trasporto (auto, motocicli, treni, aerei, navi), utensili fissi
industriali di grandi dimensioni, impianti elettrici (citofonia, sistemi di allarme, antincendio,
rilevazione fumi e gas, ricezione TV, ecc.), e installazioni fisse (installazioni industriali, sistemi
centralizzati di condizionamento, sistemi di distribuzione di carburanti, celle frigorifere, ecc.)
- a quanto stabilito dall’allegato 5 (esenzioni). Tali applicazioni sono esentate dai limiti sostanze
RoHS in quanto non esistono sostituti tecnologicamente ed economicamente validi. Mentre in
qualche caso l’esenzione è generale, in svariati altri casi viene fissato un nuovo limite di
“tolleranza”, anche se più elevato rispetto ai limiti RoHS, a seconda del tipo di applicazione.
Il D.Lgs 151/2005 non comprende tutte le esenzioni previste dalle ultime modifiche ed
integrazioni della direttiva RoHS. In allegato allapresente nota infornativa si riportano entrambe
le liste di applicazioni esentate.
Allegato 1A, punti 8 e 9
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati).
8.1 Apparecchi di radioterapia.
8.2 Apparecchi di cardiologia.
8.3 Apparecchi di dialisi.
8.4 Ventilatori polmonari.
8.5 Apparecchi di medicina nucleare.
8.6 Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro.
8.7 Analizzatori.
8.8 Congelatori.
8.9 Altri apparecchi per diagnosticare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o
disabilità.
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo.
9.1 Rivelatori dì fumo.
9.2 Regolatori di calore.
9.3 Termostati.
9.4 Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio.
9.5 Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali, ad esempio nei banchi
di manovra.